TARIFFARI E CRITERI DI DETERMINAZIONE INDENNITA'

Tabella delle indennità di mediazione

SPESE DI AVVIO, a carico di ciascuna parte.

€ 40,00 oltre i.v.a. per le controversie di valore fino ad € 250.000,00; € 80,00 oltre i.v.a. per quelle di valore superiore.

SPESE POSTALI documentate sono a carico della parte istante.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – CORRISPETTIVO PER LA MEDIAZIONE, DOVUTO SOLO NEL CASO IN CUI LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE SI APRA:

Valore della controversia Corrispettivo per ciascuna parte, oltre i.v.a. Tariffe PROMOZIONALI applicate da CONCILIANT fino al 30/06/2018
fino ad Euro 1.000,00 Euro 43,00 Euro 39,00
Da Euro 1.001,00 a Euro 5.000,00 Euro 86,00 Euro 77,00
Da Euro 5.001,00 a Euro 10.000,00 Euro 160,00 Euro 144,00
Da Euro 10.001,00 a Euro 25.000,00 Euro 240,00 Euro 216,00
Da Euro 25.001,00 a Euro 50.000,00 Euro 400,00 Euro 360,00
Da Euro 50.001,00 a Euro 250.000,00 Euro 667,00 Euro 600,00
Da Euro 250.001,00 a Euro 500.000,00 Euro 1.000,00 Euro 900,00
Da Euro 500.001,00 a Euro 2.500.000,00 Euro 1.900,00 Euro 1710,00
Da Euro 2.500.001,00 a Euro 5.000.000,00 Euro 2.600,00 Euro 2340,00
Oltre Euro 5.000.000,00 Euro 4.600,00 Euro 4140,00

 

MEDIAZIONE FACOLTATIVA – CORRISPETTIVO PER LA MEDIAZIONE, DOVUTO SOLO NEL CASO IN CUI LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE SI APRA:

Valore della controversia Corrispettivo per ciascuna parte, oltre i.v.a. Tariffe PROMOZIONALI applicate da CONCILIANT fino al 30/06/2018
fino ad Euro 1.000,00 Euro 65,00 Euro 58,00
Da Euro 1.001,00 a Euro 5.000,00 Euro 130,00 Euro 117,00
Da Euro 5.001,00 a Euro 10.000,00 Euro 240,00 Euro 216,00
Da Euro 10.001,00 a Euro 25.000,00 Euro 360,00 Euro 324,00
Da Euro 25.001,00 a Euro 50.000,00 Euro 600,00 Euro 540,00
Da Euro 50.001,00 a Euro 250.000,00 Euro 1.000,00 Euro 900,00
Da Euro 250.001,00 a Euro 500.000,00 Euro 2.000,00 Euro 1800,00
Da Euro 500.001,00 a Euro 2.500.000,00 Euro 3.800,00 Euro 3420,00
Da Euro 2.500.001,00 a Euro 5.000.000,00 Euro 5.200,00 Euro 4680,00
Oltre Euro 5.000.000,00 Euro 9.200,00 Euro 8280,00

Nelle materie obbligatorie non si applica alcun aumento né in caso di formulazione della proposta né in caso di controversia particolarmente complessa. Si applica l’aumento di un quarto in tutte le materie in caso di successo della mediazione.

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ

(Di cui all’art. 16 del DM 180/2010 come modificato dal DM 4/8/2014 n. 139)

1) L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

2) Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte , per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. l’importo è’ dovuto anche in caso di mancato accordo.

3) Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.

4) L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:

a. può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;

b. deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;

c. deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo;

d. nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera

e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma; e. deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

5) Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

6) Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

7) Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

8) Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

9) Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell’organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

10) Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di 4 mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo.

11) Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

12) Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.

13) Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

14) Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.