REGOLAMENTO
REGOLAMENTO DI PROCEDURA dell’Organismo di mediazione Conciliant s.a.s., ai sensi del D.Lgs 04.03.2010, n.28 e del D.M. 24.10.2023 n. 150/23
INDICE
1. CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
2. AVVIO DELLA MEDIAZIONE
3. REGISTRAZIONE DELLA DOMANDA E DESIGNAZIONE MEDIATORE
4. CONVOCAZIONE DELLE PARTI E ADESIONE DELLE CONTROPARTI
5. LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
6. DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA E DI IMPARZIALITA’ DEL MEDIATORE, OBBLIGHI DI RISERVATEZZA, CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ NELLO SVOLGIMENTO DELL’ INCARICO DI MEDIATORE
7. PROCEDURA
8. MEDIAZIONE TELEMATICA
9. CONCILIAZIONE
10. MANCATA CONCILIAZIONE
11. VERBALE CONCLUSIVO DELLA MEDIAZIONE
12. CONSERVAZIONE DEGLI ATTI
13. PRESCRIZIONE E DECADENZA DELLA DOMANDA DI MEDIAZIONE
14. INDENNITA’ DI MEDIAZIONE
15. CREDITO D’IMPOSTA
16. RESPONSABILITA’ DELLE PARTI
17. RECLAMI
18. CANCELLAZIONE DAL REGISTRO
1 – CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento si applica alle procedure di mediazione gestite da Conciliant s.a.s. (di seguito l’Organismo).
Rientrano nelle procedure di mediazione ai sensi dell’ art. 7 Dlgs 10/10/2022 n. 149 le controversie che le parti intendono risolvere bonariamente in forza di una disposizione di legge, dell’obbligo di un Giudice, di una clausola contrattuale ovvero di propria iniziativa.
Il decreto legislativo 4 marzo 2010, n° 28, prevede l’obbligo di tentare la mediazione, prima di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria (Giudice di Pace o Tribunale), qualora sorga una controversia nelle seguenti materie:
– condominio
– diritti reali
– divisione
– successioni ereditarie
– patti di famiglia
– locazione
– comodato
– affitto di aziende
– risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria
– diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
– contratti assicurativi
– contratti bancari e finanziari.
– associazione in partecipazione
– consorzio
– franchising
– contratti d’opera
– contratti di rete
– contratti di somministrazione
– società di persone
– subfornitura
In tutte le altre materie, la mediazione è facoltativa.
2 – AVVIO DELLA MEDIAZIONE
Per avviare un procedimento di mediazione la parte può depositare la domanda presso la sede dell’Organismo o trasmetterla all’indirizzo PEC conciliant@pec.it
La domanda di mediazione deve contenere:
a) nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, eventuale domicilio eletto, numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica, se disponibile posta elettronica certificata, della parte che avvia la procedura;
b) nominativo, indirizzo e recapiti dell’avvocato che assiste la parte;
c) nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, eventuale domicilio eletto, numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica, se disponibile posta elettronica certificata, della parte o delle altre parti invitate in mediazione;
d) la materia della controversia;
e) l’oggetto del contendere nonché un’esposizione sintetica dei fatti;
f) l’indicazione del valore della lite;
g) ogni documento ritenuto utile da allegare;
h) l’eventuale indicazione del mediatore scelto di comune accordo dalle parti dall’elenco allegato (allegato A).
A seguito del deposito della domanda l’Organismo stabilisce:
- Il luogo di svolgimento della mediazione , come da tabella B allegata e tali luoghi sono derogabili con il consenso di tutte le parti della mediazione e del Responsabile dell’Organismo;
- la possibilità per le parti di manifestare la volontà di svolgere la mediazione in modalità telematica;
- la possibilità per ciascuna delle parti, anche quando la mediazione non è svolta in modalità telematica, di svolgere uno o più incontri da remoto;
- la possibilità per le parti di indicare concordemente un mediatore tra quelli inseriti nell’elenco dell’Organismo (tabella A);
- in difetto di indicazione concorde del mediatore ai sensi della lettera d), i criteri predeterminati di assegnazione degli affari di mediazione, rispettosi della specifica competenza del mediatore e idonei ad assicurare la rotazione;
- che, in difetto di indicazione ai sensi della lettera d) o quanto l’Organismo ritiene di dover disattendere la concorde indicazione delle parti, la designazione del mediatore avverrà in conformità ai criteri di cui alla lettera e);
- che il mediatore non può iniziare il procedimento prima di avere sottoscritto la dichiarazione di cui alla lettera i);
- le cause di incompatibilità del mediatore previste dal codice etico e, quanto pertinente, dai codici deontologici di appartenenza del mediatore;
- le formule con cui il mediatore rende la dichiarazione di indipendenza e imparzialità prevista dall’articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 28/2010;
- l) gli ulteriori impegni assunti dal mediatore al fine di attestare e garantire la propria indipendenza e imparzialità ai sensi dell’articolo 14 comma 2, lettera a), del decreto legislativo 28/2010;
- m) che non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate;
- n) la disponibilità temporale dell’Organismo allo svolgimento del primo incontro, non inferiore a due ore, e le condizioni per la sua eventuale estensione nell’ambito della medesima giornata;
- o) le condizioni in presenza delle quali le parti possono chiedere al Responsabile dell’Organismo la sostituzione del mediatore e che quando la mediazione è svolta dal Responsabile dell’Organismo sarà diverso soggetto competente a provvedervi;
- p) che, in caso di sopravvenuta impossibilità del mediatore di svolgere il suo incarico, l’Organismo procederà senza indugio alla sua sostituzione nel rispetto della lettera e);
- q) che nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e 5-quater del decreto legislativo 28/2010, il mediatore tiene il primo incontro la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione;
- r) la possibilità per le parti, al momento della nomina dell’esperto, di convenire che la relazione prevista dall’articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 28/2010 possa essere prodotta nell’eventuale giudizio;
- s) gli eventuali accordi in base ai quali è possibile utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 137 del Codice del consumo e le imprese, o loro associazioni aventi per oggetto la medesima controversia;
- t) le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti di cui si può avvalere il mediatore;
- u) l’illustrazione, anche con esempi pratici, dei criteri di calcolo degli importi previsti dalla tabella delle spese di mediazione;
- v) fermo quanto previsto dalla lettera bb), le modalità con cui è assicurato alle parti il diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione, distinguendo tra il diritto di accesso agli atti depositati delle sessioni comuni e il diritto di ciascuna parte di accedere agli atti depositati nella propria sessione separata;
- z) i diritti di informazione e le facoltà spettanti alle parti quando, nel corso della mediazione, l’Organismo è sospeso o cancellato dal registro, in conformità agli articoli 40 e 41 del D.M. 150/2023;
- aa) l’eventuale adozione di metodi di valutazione della qualità e dell’efficacia delle procedure offerte dall’Organismo e la loro illustrazione;
- bb) che il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dalle parti nell’ambito dell’attività di mediazione avviene in conformità a quanto dispone l’articolo 47, comma 6 D.M 150/2023.
3 – REGISTRAZIONE DELLA DOMANDA E DESIGNAZIONE MEDIATORE
Le domande di mediazione sono esenti da imposta di bollo, tassa e diritti di qualsiasi natura. Sono numerate progressivamente e registrate in apposito elenco in ordine cronologico di presentazione, a cura della segreteria dell’Organismo, che annoterà il nome della parte richiedente, il giorno e l’ora del deposito o del ricevimento.
In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge dinanzi all’Organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda che viene determinata in base alla data e orario del deposito.
In seguito al deposito della domanda, il Responsabile dell’ Organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti che deve tenersi non prima di 20 giorni e non oltre 40, salva diversa concorde indicazione delle parti.
I criteri inderogabili per l’assegnazione delle mediazioni sono i seguenti: specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta e rotazione degli incarichi.
Le parti possono richiedere al Responsabile dell’Organismo, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore nominato.
La sostituzione del mediatore, che per qualunque motivo fosse impossibilitato a svolgere la sua funzione, deve avvenire a cura del Responsabile dell’Organismo, che ne darà comunicazione alle parti, nel tempo più breve possibile.
4 – CONVOCAZIONE DELLE PARTI E ADESIONE DELLE CONTROPARTI
L’Organismo nella lettera di convocazione allega la domanda di mediazione depositata, indica il mediatore designato, la sede e la fissazione del primo incontro; la domanda e la data del primo incontro sono comunicate a parte chiamata con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.
Nella convocazione l’Organismo di mediazione indica, in base al valore della domanda ed alle tariffe allegate al presente regolamento, il corrispettivo per la mediazione dovuto da ciascuna delle parti.
La controparte potrà aderire espressamente alla procedura di mediazione, facendo pervenire all’Organismo la dichiarazione di adesione, almeno cinque giorni prima della data fissata per l’incontro.
Nell’aderire al procedimento, la parte indicherà i dati elencati al punto 2).
5 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Il procedimento di mediazione si svolgerà presso la sede dell’Organismo in Torino, via Principi d’Acaja 59, o presso una delle unità locali del medesimo, in funzione della competenza territoriale (allegato B);
Su accordo delle parti, del mediatore e del Responsabile dell’Organismo, la sede del procedimento di mediazione potrà anche essere diversa.
L’Organismo ha facoltà di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi (in virtù di specifici accordi).
6 – DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA E DI IMPARZIALITA’ DEL MEDIATORE OBBLIGHI DI RISERVATEZZA CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ NELLO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO DI MEDIATORE
Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso degli incontri e al momento della designazione, deve sottoscrivere una dichiarazione in cui attesti la sua assoluta indipendenza ed imparzialità rispetto alle parti ed in cui si impegni a mantenere riservate le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite durante la mediazione.
Il mediatore è tenuto a comunicare immediatamente al Responsabile dell’Organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità.
Qualora il mediatore dichiari di non poter accettare l’incarico, il Responsabile dell’Organismo procederà ad individuarne un altro, seguendo la procedura di cui al precedente articolo 2) lett. p).
Il mediatore non potrà comunque svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di difensore o di arbitro.
Ferma restando la dichiarazione di indipendenza, imparzialità e neutralità del mediatore, risulterà incompatibile, in ogni modo, con l’assunzione dell’incarico, il mediatore che versi in una delle condizioni previste dall’art. 51 numeri 1, 2, 3, 4, 5 c. p. c..
7 – PROCEDURA
Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente.
In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia.
Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.
Nelle mediazioni previste dall’art. 1 del Regolamento e quando la mediazione è demandata dal Giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.
Per le mediazioni c.d. facoltative le parti possono partecipare alla mediazione senza l’assistenza del legale, avendo tuttavia la facoltà, in ogni fase della mediazione, di ricorrere all’assistenza di un avvocato. Nulla vieta che le parti vengano assistite dal legale solo nella fase finale della mediazione affinché possano eventualmente intervenire per assistere le parti nella fase conclusiva dell’accordo di mediazione anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 del D.Lgs 28/2010.
Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e si adopera affinchè le parti raggiungano un accordo di conciliazione.
Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse.
Del primo incontro, è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.
Svolti gli adempimenti di cui sopra la procedura di mediazione potrà, ove ne emerga la necessità, articolarsi di ulteriori incontri stabiliti di volta in volta e, comunque, tali da rispettare la durata massima di tre mesi dal deposito della domanda, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti. Nel caso di mediazione delegata la scadenza dei tre mesi decorre dal termine fissato dal giudice per il deposito della domanda e non è soggetto a sospensione feriale.
Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’Organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
Qualora le parti vi acconsentano, il mediatore può avvalersi di consulenti iscritti negli albi presso i Tribunali.
Al momento della nomina del consulente le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione anche in deroga al dovere di riservatezza.
La mediazione è condotta senza alcuna formalità procedurale, nel rispetto dell’ordinamento e del regolamento. Il mediatore potrà sentire le parti congiuntamente o, se lo ritenga opportuno, separatamente. Le informazioni acquisite negli incontri riservati potranno essere comunicate all’altra parte, ai fini della conciliazione, solo su espresso consenso delle parti interessate.
Solo su richiesta congiunta delle parti il mediatore potrà formulare la proposta conciliativa.
8 – MEDIAZIONE TELEMATICA
L’Organismo gestisce inoltre, ai sensi dell’articolo 8 bis del
DM 28/2010, anche la mediazione in modalità telematica nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al Dlgs 7/3/2005 n. 82 e ciascun atto può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.
Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto.
I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al Responsabile dell’Organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.
A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l’eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.
Nelle mediazioni previste dall’art. 1 del Regolamento e quando la mediazione è demandata dal Giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.
Il documento informatico, sottoscritto mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati.
La conservazione e l’esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematica avvengono, a cura dell’Organismo di Mediazione, in conformità all’art. 43 del D.Lgs n. 82 del 2005.
9 – CONCILIAZIONE
Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale, sottoscritto dalle parti, dal mediatore e, se presenti, dagli avvocati, al quale è allegato testo dell’accordo medesimo.
Ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. n. 28/10 ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo, che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con le mediazioni in modalità telematica, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale e’ omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico.
Con l’omologazione l’accordo costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale e / o dell’accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. La trascrizione di ogni atto è demandata alle parti. L’accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
Il verbale è depositato presso la segreteria dell’Organismo e di esso è rilasciata copia conforme alle parti che la richiedano.
Ai sensi dell’art. 17 2° comma D.Lgs 28/2010, il verbale di conciliazione è esente da imposta di registro, nei limiti dallo stesso previsti.
L’accordo di conciliazione contiene l’indicazione del relativo valore.
10 – MANCATA CONCILIAZIONE e PROPOSTA DEL MEDIATORE
Quando non si raggiunge un accordo, il Mediatore redige un verbale con il quale dà atto della mancata conciliazione.
Ove le parti non concilino, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale.
In ogni caso il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento.
Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze che la mancata accettazione della proposta potrebbe avere sulle spese processuali, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 28/2010 qualora la sentenza che definirà il giudizio corrispondesse interamente o parzialmente al contenuto della proposta stessa.
La proposta di conciliazione è formulata e comunicata alle parti per iscritto.
Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto, ed entro sette giorni dalla comunicazione o dal maggior termine indicato dal mediatore, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.
Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.
In caso di accettazione della proposta, verrà redatto verbale depositato presso la segreteria dell’Organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che la richiedano.
11 – VERBALE CONCLUSIVO DELLA MEDIAZIONE
Il verbale conclusivo della mediazione, contenente l’eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura, nonché dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell’Organismo.
Il verbale contenente l’eventuale accordo di conciliazione è redatto in forma digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l’Organismo.
Del verbale contenente l’eventuale accordo depositato presso la segreteria dell’Organismo è rilasciata copia alle parti che lo richiedano.
12 – CONSERVAZIONE DEGLIA ATTI
L’Organismo di Mediazione conserverà copia degli atti relativi ai procedimenti di mediazione trattati per almeno un triennio dalla loro conclusione.
segreteria dell’Organismo.
13 – PRESCRIZIONE E DECADENZA DELLA DOMANDA DI MEDIAZIONE
Dal momento della comunicazione a parti chiamate in mediazione – con mezzo idoneo a dimostrare l’avvenuta ricezione,- l’istanza di mediazione produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale e impedisce altresì la decadenza, per una sola volta.
La parte può a tal fine comunicare all’altra parte la domanda di mediazione già presentata all’Organismo di Mediazione fermo l’obbligo dell’Organismo di procedere alla trasmissione della stessa.
14 – INDENNITA’ DI MEDIAZIONE
Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all’Organismo di Mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive.
L’indennità di mediazione comprende le spese di avvio della procedura e le spese di mediazione; al relativo pagamento sono tenute in solido tutte le parti che hanno aderito al procedimento.
Entrambe sono indicate nella tariffa allegata (allegato C).
Sono altresì dovute e versate le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall’Organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti.
Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi indicati alla tabella C).
Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione indicate nella tariffa allegata (allegato D) con una maggiorazione del 10% detratto l’importo delle spese di mediazione allegato C) già corrisposte.
In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, sono altresì dovute le spese di mediazione indicate nella tariffa allegata (allegato D) con una maggiorazione del 25% detratto l’importo delle spese di mediazione allegato C) già corrisposte.
Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda per le materie indicate nel Regolamento all’art. 1) o quando è demandata dal Giudice, l’indennità di mediazione è ridotta di 1/5 sia per le spese di avvio che per le spese di mediazione (allegato C), che per le ulteriori spese di cui all’allegato D), ad eccezione delle spese vive.
Ai fini dell’individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il Responsabile dell’Organismo li considera come una parte unica.
Le spese di avvio di parte istante vengono versate al momento del deposito della domanda di mediazione all’Organismo. Le spese di mediazione (allegato C) e quelle di avvio di parte convocata, saranno versate al momento dell’adesione.
L’Organismo si riserva la facoltà di aumentare sino al 20% le spese di mediazione (allegato D) in aggiunta a quanto previsto dalla tabella D) in ragione dell’esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:
- esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
- complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l’impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri;
Le spese di mediazione (allegato D) devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale conclusivo della procedura.
I versamenti devono essere eseguiti sul conto corrente bancario intestato a Conciliant s.a.s. oppure presso la segreteria di Conciliant s.a.s..
Qualora il mediatore si sia avvalso di esperti, questi ultimi saranno retribuiti dalle parti, in via solidale, in base alle tariffe minime indicate nel decreto del ministero della giustizia 30 maggio 2002 (od eventuali successivi aggiornamenti), adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale”.
Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell’articolo 5, comma 1 , ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell’articolo 5 quater, del decreto legislativo n. 28/10, all’Organismo non è dovuta alcuna spesa di mediazione, se è raggiunto l’accordo di conciliazione, dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.
A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l’Organismo l’ammissione anticipata al gratuito patrocinio.
Quando è raggiunto l’accordo di conciliazione, l’ammissione è confermata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo dove ha sede l’Organismo di mediazione competente.
15 – CREDITO D’IMPOSTA
Quando è raggiunto l’accordo di conciliazione, la parte può beneficiare di un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione, fino alla concorrenza di euro 600,00, ridotto della metà in caso di insuccesso della mediazione (art. 20 D. Lgs 28/2010).
16 – RESPONSABILITA’ DELLE PARTI
E’ di esclusiva competenza delle parti:
- la corretta indicazione del nominativo del difensore incaricato;
- l’assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell’Organismo;
le indicazioni circa l’oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell’istanza di mediazione;
- l’individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l’azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
- l’indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- la determinazione del valore della controversia;
- la forma e il contenuto dell’atto di delega al proprio rappresentante;
- le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che non venga fornita all’Organismo o al mediatore dal deposito dell’istanza alla conclusione della procedura.
17 – RECLAMI
Le parti possono inviare all’Organismo di mediazione reclamo riguardante la procedura di mediazione all’indirizzo pec conciliant@pec.it . L’Organismo darà riscontro entro 20 giorni dal ricevimento.
18 – CANCELLAZIONE DAL REGISTRO
In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l’Organismo scelto dalle parti, entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l’organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.
Allegati:
- A) elenco Mediatori;
- B) sedi Organismo;
- C) tabella spese di avvio e spese di mediazione primo incontro;
- D) tabella spese di mediazione;
- E) Codice Etico
Torino, 15 novembre 2023